Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione
dei dati personali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge
24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione
di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge
3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996,
n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione
dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione
del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione
dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente
del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione
pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri della giustizia,dell'economia e
delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
EMANA il seguente decreto legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Diritto alla protezione dei
dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente testo unico,
di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonchè della dignità dell'interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali
è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela
dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto
dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia
delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli
interessati, nonchè per l'adempimento degli obblighi da
parte dei titolari del trattamento.
Art. 3. Principio di necessità nel
trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici
sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di
dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne
il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli
casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche
senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati;
b) "dato personale", qualunque
informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c) "dati identificativi",
i dati personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo
3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R.
14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61
del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni
in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento
di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso
il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone
fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento
dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona
fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione
cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare
conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare
nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza
dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato
che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione
di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi
complesso organizzato di dati personali, ripartito in
una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di
cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre
1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende,
inoltre, per:
a)
"comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata
o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite
una rete di comunicazione elettronica, come parte di un
servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni
siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato
o identificabile;
b) "chiamata", la
connessione istituita da un servizio telefonico accessibile
al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale
in tempo reale;
c)
"reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e
altre risorse che consentono di trasmettere segnali via
cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri
mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione
di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per
la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi,
i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella
misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali,
le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo
di informazione trasportato;
d)
"rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per
fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico;
e)
"servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali
su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi
di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002;
f)
"abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
per la fornitura ditali servizi, o comunque destinatario
di tali servizi tramite schede prepagate;
g)
"utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per
motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h)
"dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica o della relativa
fatturazione;
i)
"dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una
rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
l)
"servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre
a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione
o della relativa fatturazione;
m)
"posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione,
che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso
conoscenza.
3. Ai fini del presente codice
si intende, altresì, per:
a)
"misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che
configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b)
"strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per
elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c)
"autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell'identità;
d)
"credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi,
in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa
univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione
informatica;
e)
"parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da
una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f)
"profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare
a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti ad
essa consentiti;
g)
"sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e
delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità
di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice
si intende per:
a)
"scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca
e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b)
"scopi statistici", le finalità di indagine statistica o
di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di
sistemi informativi statistici;
c)
"scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche
in uno specifico settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito
di applicazione
1. Il presente codice disciplina
il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero,
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello
Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello
Stato.
2. Il presente codice si applica
anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque
è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli
elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini
di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso
di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento
designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio
dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul
trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali
è soggetto all'applicazione del presente codice solo se
i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui
agli articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina del
trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte
si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni
integrative o modificative della Parte II.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto
di ottenere:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità
del trattamento;
c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
3. L'interessato ha
diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;
b) la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha
diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento
di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio
dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo
riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo
7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare
o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145,
se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,e successive
modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni
del decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172,
e successive modificazioni, in materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari
d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici,in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti
alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti,
al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi
e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo
24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante
il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive
o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente
a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia,
presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio
superiore della magistratura o altri organi di autogoverno
o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo
53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile
1981, n. 121.
3. Il Garante, anche
su segnalazione dell'interessato, nei casi dicui al comma
2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui
agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere
c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui
all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere
oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione
o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi
a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonchè l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni
in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile
può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare
altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.
Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche
oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od
organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da
una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo
7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute
possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio,
o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato
è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione,
anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione
o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.
La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce
o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta
in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una
persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta
è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni
e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10.
Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso
ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso
l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati
ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli
interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità
e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche
nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni
con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura
del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati
al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi
la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche
la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta,
si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo
o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia
riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati
personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato
comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato
comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta
ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo
84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati
risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione
o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i
dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la
comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda
dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione
dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda
incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati
è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo
di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di
codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati,
i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta
di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non
risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato,
può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel
caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma
7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante
con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo
forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono
trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita
oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può
prevedere che il contributo possa essere chiesto quando
i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale
è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando,
presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego
di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle
richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi
7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o
bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito,
ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque
non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI
I TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità del
trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito
e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati
in altre operazioni del trattamento intermini compatibili
con tali scopi;
c) esatti e, se necessario,
aggiornati;
d) pertinenti, completi e
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma
che consenta l'identificazione dell'interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
2. I dati personali trattati
in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia
e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività
e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni
del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta
per determinati settori, ne verificala conformità alle leggi
e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni
di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione
e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura
del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia,
sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni
contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione
essenziale per la liceità e correttezza del trattamento
dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche al codice di deontologia per
i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso
dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali sono previamente informati oralmente o
per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità
del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria
o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo
7;
f) gli estremi identificativi
del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile.
Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione
o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è
stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma
1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni
del presente codice e può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza
può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure
di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare
con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza
e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma
1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data
al medesimo interessato all'atto della registrazione dei
dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al
comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in
base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
c) l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione
di profili e della personalità dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano può
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato
di dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi
ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo
7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato
o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente
codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo
17.
Art. 15. Danni cagionati
per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto
del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento
ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale
è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo
11.
Art. 16. Cessazione
del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa,
di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare,
purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili
agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente
personali e non destinati aduna comunicazione sistematica
o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad
altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici,
in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione
di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni
rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è
priva di effetti.
Art. 17. Trattamento
che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili
e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti
e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato,
in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento
o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto
di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti
di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione
dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di
una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata
anche in relazione a determinate categorie di titolari o
di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI
PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18. Principi applicabili
a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano
tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di
dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto
pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal
presente codice, anche in relazione alla diversa natura
dei dati, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella
Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli
organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19. Principi applicabili
al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico
riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo
18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte
di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa
quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.
In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando
è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo
39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione
ivi indicata.
3. La comunicazione da parte
di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici
e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse
unicamente quando sono previste da una norma di legge o
di regolamento.
Art. 20. Principi applicabili
al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi
di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili
e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione
di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico,
ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili,
il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi
di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso
dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera
g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto
espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività,
tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per
le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo
26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.Il trattamento
è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì
a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni
nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi
di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata
e integrata periodicamente
Art. 21. Principi applicabili
al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino
le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento,
i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo
20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili
al trattamento di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa
di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso
riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono
trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili
per svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari
sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo
11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite
nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato
fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che
i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto
agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici
valutano specificamente il rapporto tra i dati e glia dempimenti.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti
o non pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica
attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità
dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi
da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni
o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari
contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti
con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso
di necessità.
7. I dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente
da altri dati personali trattati perfinalità che non richiedono
il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità
di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri
o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare
lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili
e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti
pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni
di trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalità per le quali il trattamento è consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti
di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari
non possono essere trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonchè i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi
dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione
scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni
e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando
banche di dati di diversi titolari, nonchè la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti
da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al
presente articolo recano principi applicabili, in conformità
ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati,
dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI
PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati personali
da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare
l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente
in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato,
se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato
in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei quali
può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere
ad un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
o per adempiere, prima della conclusione del contratto,
a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti
da pubblici registri, elenchi, atti odocumenti conoscibili
da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che
le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono
per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi
allo svolgimento di attività economiche, trattati nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o divolere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma
2;
f) con esclusione della diffusione,
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione,
è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base
dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei
dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari
e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano
i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione
all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni,
enti od organismi senzascopo di lucro, anche non riconosciuti,
in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità
di utilizzo previste espressamente con determinazione
resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai
sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità
ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato
A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero
per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
di approvazione del testo unico in materia di beni culturali
e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati.
Art. 25. Divieti di
comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate,
oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità
giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali
dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando
è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11,
comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da
quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove
prescritta.
2. è fatta salva la
comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità
alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria,
da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione di reati.
Art. 26. Garanzie per
i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal presente codice, nonchè dalla legge e dai
regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione
adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque
giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a
rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche,
il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica
al trattamento:
a) dei dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che
con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa
hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato
dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti,
sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati,
nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione
del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione
di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale
o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono
essere oggetto di trattamento anchesenza consenso, previa
autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo
di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti
e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati
e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto
o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali
degli aderentio dei soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo,
sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi
e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente
le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa
nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è
necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato
e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere, il consenso è manifestato da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2;
c) quando il trattamento è
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria
un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve
essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per
adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia
di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e
di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione
e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia
e di buonacondotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare
lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27. Garanzie per
i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto
se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO
IL TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona
giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi
altro ente,associazione od organismo, titolare del trattamento
è l'entità nelsuo complesso o l'unità od organismo periferico
che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle
finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso
il profilo della sicurezza.
Art. 29. Responsabile
del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile
è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità
ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più
soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile
sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua
il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila
sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma
2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30. Incaricati
del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere
effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta
autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle
istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata
per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento
consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione
della persona fisica ad una unità per la quale è individuato,
per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti
all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA
DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei
dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee
e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
Art. 32. Particolari
titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo
31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio
esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi,
l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi
all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto
ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio
o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure
che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente
con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In
caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori,
la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normati
vavigente.
3. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un
particolare rischio di violazione della sicurezza della
rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito
di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto
ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili
rimedie i relativi costi presumibili. Analoga informativa
è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II
- MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di
cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni,
i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare
le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello
minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti
con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato
con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate,
nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di
gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema
di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito
ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto atrattamenti illeciti
di dati, ad accessi non consentiti e adeterminati programmi
informatici;
f) adozione di procedure per
la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della
disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato
documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di
cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti
di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35. Trattamenti
senza l'ausilio di strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato
senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo
se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito
ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure
per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli
incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure
per la conservazione di determinati atti in archivi ad
accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso
finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Art. 36. Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato
B), relativo allemisure minime di cui al presente capo,
è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni
e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza
maturata nel settore.
Titolo VI - ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento
di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento
riguarda:
a) dati genetici, biometrici
o dati che indicano la posizione geografica di persone
od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini
di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari
per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura
di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto
di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare
la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni,
enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti,
a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio
di strumenti elettronici volti a definire il profilo o
la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini
o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di
servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i
servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati
in banche di dati a fini di selezione del personale per
conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi
di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite
banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative
al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione
patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni,
a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare
altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai
diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle
relative modalità o della natura dei dati personali, con
proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo
17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche
individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma
1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto
pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata
con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento
all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni
ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque
e determina le modalità per la sua consultazione gratuita
per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti
pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili
tramite la consultazione del registro possono essere trattate
per esclusive finalità di applicazione della disciplina
in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38. Modalità di
notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata
al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola
volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della
durata del trattamento da effettuare,e può anche riguardare
uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente
effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando
il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni
da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità
di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento
della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità
del modello per via telematica e la notificazione anche
attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati
in base alla normativa vigente, anche presso associazioni
di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è
richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento
o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare
altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento
a nuove soluzioni tecnologiche previstedalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento
che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi
dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello
di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento
riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque.
Art. 39. Obblighi di
comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare
previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali
da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico
non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata
in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei
a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di
ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110,
comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di
comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati
decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione
salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al
comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso
disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per
via telematica osservando le modalità di sottoscrizione
con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo
38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni
generali
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante
il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie
di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste di
autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito
di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una
richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende
effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione
riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo
40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se
le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di
autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il
modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa
a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità
di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo
38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono
essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato
dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti,
il termine di quarantacinquegiorni di cui all'articolo 26,
comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato
per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari
circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione
provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO
DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42. Trasferimenti
all'interno dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente codice non possono
essere applicate in modo tale da restringere o vietare la
libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri
dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità
allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di
trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime
disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti
consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso
un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito
quando:
a) l'interessato ha manifestato
il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili,
in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione
di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche richieste dell'interessato,
ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia
di un interesse pubblico rilevante individuato con legge
o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati
sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi
degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma
2;
e) è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento
di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi,
ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da
un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile
da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia;
g) è necessario, in conformità
ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato
A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero
per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
di approvazione del testo unico in materia di beni culturali
e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne
dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44. Altri trasferimenti
consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di
trattamento,diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante
sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante
anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni
previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo
4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione
europea constata che un Paese non appartenente all'Unione
europea garantisce un livello di protezione adeguato o
che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti
vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44,
il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto
di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese
di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello
di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le
modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI
RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI
IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 46. Titolari dei
trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno
e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti
di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni
conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro
della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente
codice, i trattamenti non occasionali dicui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati
centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o
titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore
della magistratura e gli altri organi di autogoverno di
cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi
effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del
Ministro della giustizia.
Art. 47. Trattamenti
per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato
presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso
il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi
di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano,
se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia,
le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13
e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del
presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia
i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che,
in materia di trattamento giuridico ed economico del personale
di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffici
giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono
per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale,
mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza
di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48 Banche
di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti
disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti
da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata
anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari
possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero
della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare
la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante
reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri,
elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti
disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11
del presente codice.
Art. 49. Disposizioni
di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono
adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro
di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del
presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50. Notizie o immagini relative
a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie
o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore
si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo
del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse
da quella penale.
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti
e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse
anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso
il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate
in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche
attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet, osservando
le cautele previste dal presente capo.
Art. 52. Dati identificativi
degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di
altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria
di ogni ordine e grado,l'interessato può chiedere per motivi
legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o
segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito
il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della
medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere,
in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in
qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica
su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti
di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi del medesimo interessato
riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al
comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità,
l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento.
La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o
della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi
1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento,
la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche
con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione
degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi di
...".
4. In caso di diffusione anche
da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti
l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime
giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli
altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 734 bis del codice penale relativamente
alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto
ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione
di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi
o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi
anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle
parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia
e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche in caso di deposito
di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura
civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta
di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri
appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche
ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso
la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo
32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo
analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel
presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma
del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI
DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e titolari
dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato
dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica
sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi
in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza
o altri soggetti pubblici perfinalità di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione
di legge che preveda specificamente il trattamento, non
si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13
e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro
dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente
codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1
effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di
trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza
o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni,
atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere
effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi
o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte
ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi
o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di
pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di
cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate
dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante,
e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi
anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli
dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo
53.
2. I dati trattati per le finalità
di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente
da quelli registrati per finalità amministrative che non
richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo
53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e
non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso
interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del
casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia,
necessarie perle finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi
di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui
all'articolo 11 in riferimento aidati trattati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro
aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate
dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per
i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li
contengono.
Art. 55. Particolari
tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica
maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare
riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche
basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati
basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni
e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato
nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia
dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla
base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo
39.
Art. 56. Tutela dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi
3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati
a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo
53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici
da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57. Disposizioni
di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento
dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo
53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi
di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e
in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio
d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui
la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità
perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo
concreto o alla repressione di reati, in particolare per
quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità
di analisi;
b) all'aggiornamento periodico
dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base
alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati
senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità
per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di
altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza
comunicati;
c) ai presupposti per effettuare
trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni
particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti
dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione
delle categorie di interessati e della conservazione separata
da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici
termini di conservazione dei dati in relazione alla natura
dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento,
nonchè alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei
quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri
soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto
o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove
necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari
tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni,
anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III - DIFESA E
SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 58. Disposizioni
applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di
cui agli articoli3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del
presente codice si applicano limitatamente a quelle previste
negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160
e 169.
2. Ai trattamenti effettuati
da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che
prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni
del presente codice si applicano limitatamente a quelle
indicate nel comma 1, nonchè alle disposizioni di cui agli
articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative
ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono
stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità
di applicazione delle disposizioni applicabili del presente
codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati,
di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati,
anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI
IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso a documenti
amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60,
i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti
dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano
disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia,
nonchè dai relativi regolamenti di attuazione, anche per
ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e
le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di
una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione
ditale disciplina si considerano di rilevante interesse
pubblico.
Art. 60. Dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento
è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che
si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato,
ovvero consiste in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI
E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali provenienti
da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da
soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo
garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti
da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione
n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo
11.
2. Agli effetti dell'applicazione
del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili
o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale
in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione
elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di
provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono
sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale
può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi
ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori
dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività
professionale.
4. A richiesta dell'interessato
l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a
terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a
speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo,
ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o aricevere
materiale informativo a carattere scientifico inerente anche
a convegni o seminari.
CAPO III - STATO CIVILE,
ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla
tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle
anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali,
nonchè al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento
delle generalità.
Art. 63. Consultazione
di atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli
Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo
107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV - FINALITÀ
DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione
e condizione dello straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione,
di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e
sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità
di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo
di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti
anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto
di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione
della protezione temporanea e di altri istituti o misure
di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi
di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi
dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti,
all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione
e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica
e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non
si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari
effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di
cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque
effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato
o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente
il trattamento.
Art. 65. Diritti politici
e pubblicità dell'attività di organi
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo
e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto
della segretezza del voto, nonchè di esercizio del mandato
degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi
dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività
istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili
e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti
per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti
fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni
elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum,
le relative consultazioni e la verifica delle relative
regolarità;
c) l'accertamento delle cause
di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di
sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni,
petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa
popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto
con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina
di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo,
è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari
per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare
con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione
delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni
politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo,
in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili
e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali
e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative,
commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento
di una funzione di controllo, di indirizzo politico o
di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto
dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati
per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento
di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari
trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere
comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei
dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili
per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività
istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia tributaria
e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici
dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari,
delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai
contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta,
nonchè in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione
delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione
e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione
dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla
normativa comunitaria, nonchè al controllo e alla esecuzione
forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione
dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobilistatali,
all'inventano e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67. Attività di
controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità,
del buon andamento,dell'imparzialità dell'attività amministrativa,
nonchè della rispondenza di detta attività a requisiti
di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per
le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive
nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti
delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili
e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad
atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo
65, comma 4.
Art. 68. Benefici economici
ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni,
altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra
i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli
indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni
ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi
previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime
di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle
pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in
favore di perseguitati politici e di internati in campo
di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici
connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi
in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi,
finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti
dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria,
anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri,
agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie,
o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere
la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile
per la trasparenza delle attività indicate nel presente
articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza
e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo
restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute.
Art. 69. Onorificenze,
ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di conferimento di onorificenze
e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica
di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità
per le nomine, per i profili di competenza del soggetto
pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive
di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche
non statali, nonchè di rilascio e revoca di autorizzazioni
o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e
premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore
e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70. Volontariato
e obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici
e le organizzazioni di volontariato, in particolare per
quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati
al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime
organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì,
di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione
della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni
di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71. Attività sanzionatorie
e di tutela
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme
in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto
di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche
da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391
quater del codice di procedura penale, o direttamente
connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in
caso di violazione del termine ragionevole del processo
o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale,
il trattamento è consentito se il diritto da far valere
o difendere, di cui alla lettera b) del comma1, è di rango
almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in
un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 72. Rapporti con
enti di culto
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73. Altre finalità
in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità
socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno
psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di
altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale,
economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo
sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti
o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica
o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti
di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali
relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per
affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza
e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere
architettoniche.
2. Si considerano, altresì,
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda
ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione
di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi
e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione
della cultura e dello sport, con particolare riferimento
all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e
manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione
di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa
anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53,
con particolare riferimento ai servizi di igiene,di polizia
mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela
delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni
con il pubblico;
h) in materia di protezione
civile;
i) di supporto al collocamento
e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri
di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali
e locali.
CAPO V - PARTICOLARI
CONTRASSEGNI
Art. 74. Contrassegni
su veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo
per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di
persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone
a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli,
contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione
rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai
quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione
per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo
della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni
con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta
visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità
di accertamento.
3. La disposizione di cui al
comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque
titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia
del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati
raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi
di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato
continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V - TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 75. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento
dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 76. Esercenti professioni
sanitarie e organismi sanitari pubblici
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli
organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività
di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85,
trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:
a) con il consenso dell'interessato
e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento
riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire
una finalità di tutela della salute o dell'incolumità
fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo
o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma
1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate
di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma
1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi
di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità.
>
CAPO II - MODALITÁ SEMPLIFICATE
PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate
utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato
relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo
interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso
al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò
è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei
dati personali.
2. Le modalità semplificate
di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari
pubblici;
b) dagli altri organismi privati
e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici
indicati nell'articolo 80.
Art. 78. Informativa
del medico di medicina generale o del pediatra
1. Il medico di medicina generale o il pediatra
di libera scelta informano l'interessato relativamente al
trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da
rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati
nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere
fornita per il complessivo trattamento dei dati personali
necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela
della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato,
su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in
quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare,
altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi,
ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso
carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo
almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo
13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in
relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente
specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il
trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato
da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile
in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente
il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione
specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente
i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata
in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali
al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi
del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali
trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici
per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità
dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti
effettuati:
a) per scopi scientifici,
anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica
controllata di medicinali, in conformità alle leggi e
ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il
consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza
o telemedicina;
c) per fornire altri beni
o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione
elettronica.
Art. 79. Informativa
da parte di organismi sanitari
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono
avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa
e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento
ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti
reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture
ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma
1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa
e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere
una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità
che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo
interessato.
3. Le modalità semplificate
di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in
modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle
strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure
organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate
possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati
nei casi di cui al presente articolo ed ai soggetti di cui
all'articolo 80.
Art. 80. Informativa
da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono
avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa
per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini
amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti
presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi
o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario
o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma
1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente
visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito
di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione
elettronica, in particolare per quanto riguarda attività
amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono
il consenso degli interessati.
Art. 81. Prestazione
del consenso
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario
ai sensi del presente codice o di altra disposizione di
legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione,
anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato,
anzichè con atto scritto dell'interessato, con annotazione
dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato
da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato,
nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra
fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai
sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal
comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti
con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione
o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica
o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo
articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni
apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82. Emergenze e
tutela della salute e dell'incolumità fisica
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei
dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene
pubblica per la quale la competente autorità ha adottato
un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo
117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire
senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso
di:
a) impossibilità fisica, incapacità
di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato,
quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente
ed irreparabile per la salute o dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso
di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione
preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della
maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche
ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del
consenso quando questo è necessario.
Art. 83. Altre misure
per il rispetto dei diritti degli interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80
adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione
delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati,
nonchè del segreto professionale, fermo restando quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità
di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di
sicurezza.
2. Le misure di cui al comma
1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare,
in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti
amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno
di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli
interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate
distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso
di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire,
durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi
di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare
che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale
documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità
derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità
dell'interessato in occasione della prestazione medica
e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni
accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario,
possa essere data correttamente notizia o conferma anche
telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione
di pronto soccorso;
g) la formale previsione,
in conformità agli ordinamenti interni delle strutture
ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare
i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione
degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone
previamente gli interessati e rispettando eventuali loro
contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure,
anche di formazione del personale, dirette a prevenire
nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra
l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza
di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli
incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale
a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84. Comunicazione
di dati all'interessato
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute possono essere resi noti all'interessato o ai
soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da
parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi
sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento
ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile
possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni
sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri
compiti intrattengono rapporti diretti coni pazienti e sono
incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato
o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a).
L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele
rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento
di dati.
CAPO III - FINALITÁ DI RILEVANTE INTERESSE
PUBBLICO
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario
nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici
relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative
correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale,
ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e
dei cittadini italiani all'estero, nonchè di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione,
controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni,
farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio
e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa
in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative
correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonchè alle
trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della
legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione,
pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione
ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica
ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute
effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi
sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della
collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative
al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante
ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi
di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni
su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche
tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa
presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi
dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che
perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione
delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati,
preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività
di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità
dei dati di volta in volta trattati.
Art. 86. Altre finalità
di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85,
si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante
trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle
attività amministrative correlate all'applicazione della
disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità
e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare
riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori
familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione,
la cura e la degenza delle madri, nonchè per gli interventi
di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze
psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte
al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni
senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli
interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi
e l'applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione
sociale e diritti delle persone handicappate effettuati,
in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap
ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici
e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonchè
interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione
sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione
alla famiglia del portatore di handicap, nonchè il collocamento
obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunita-alloggio
e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli
albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni
di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
85, comma 4.
CAPO IV - PRESCRIZIONI
MEDICHE
Art. 87. Medicinali a carico del Servizio
sanitario nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali
a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale
sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato
in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato
solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza
della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative
o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle
norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le
ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali
a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale,
di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro
della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo
2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da
un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo
copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma
3.
3. Il tagliando di cui al comma
2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione
delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo
da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea
separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria
ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente
separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito
allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile,
mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva
necessità connessa al controllo della correttezza della
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura
del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente
separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti
organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza
della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a
svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità
alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento
delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro
della salute, sentito il Garante, può essere individuata
una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata
nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su
altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non
cartacei.
Art. 88. Medicinali
non a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a
prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato
non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma
1 il medico può indicare le generalità dell'interessato
solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla
sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle
particolari condizioni del medesimo interessato o da una
speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89. Casi particolari
1. Le disposizioni del presente capo non precludono
l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il
rilascio di ricette che non identificano l'interessato o
recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto
legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere
accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente
da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
CAPO V - DATI GENETICI
Art. 90. Trattamento dei dati genetici
e donatori di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque
effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita
autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro
della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del
Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al
comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere
nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare
riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e
dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie
inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento
dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento
per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo,
ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto
e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del
ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO VI - DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 91. Dati trattati
mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei
a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente
registrati su carte anche non elettroniche, compresa la
carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime
carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo
3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti
dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92. Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici
e privati redigono e conservano una cartella clinica in
conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni
accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati
e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli
eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese
informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa
visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa
scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte,
solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo
26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità
alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi,
una situazione giuridicamente rilevante di rango pari
a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile.
Art. 93. Certificato
di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato
di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri
di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo
109.
2. Il certificato di assistenza
al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati
personali che rendono identificabile la madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della
facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono
essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse,
in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione
del documento.
3. Durante il periodo di cui
al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla
cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi
alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata,
osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima
sia identificabile.
Art. 94. Banche di dati,
registri e schedari in ambito sanitario
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo
stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi
o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel
rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari,
archivi o registri già istituiti alla data di entrata in
vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di
terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data,
in particolare presso:
a) il registro nazionale dei
casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre
2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia
di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o
delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al
decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10
gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle
malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro
della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori
di midollo osseo istituiti in applicazione della legge
6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori
di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro
della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI - ISTRUZIONE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 95. Dati sensibili
e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione
e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore
o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte
anche in forma integrata.
Art. 96. Trattamento
di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione
e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole
e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta
degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche
a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti
scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti
in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa
resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati
possono essere successivamente trattati esclusivamente per
le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del
diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì
ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione
dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto
e di rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII - TRATTAMENTO
PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 97. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento
dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici
o scientifici.
Art. 98. Finalità di
rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti
la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali,
come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99. Compatibilità
tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento di dati personali effettuato
per scopi storici, statistici o scientifici è considerato
compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono
stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali
per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire
i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza
raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici
o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti
ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi
causa, è cessato il trattamento.
Art. 100. Dati relativi
ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca
e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i
soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti
di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare
e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati,
dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti,
esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o
giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato
di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente
articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente
articolo possono essere successivamente trattati per i soli
scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
CAPO II - TRATTAMENTO
PER SCOPI STORICI
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti
per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare
atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato,
salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel
rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati
personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati,
tenendo conto della loro natura,solo se pertinenti e indispensabili
per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei
medesimi scopi.
3. I dati personali possono
essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze
o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso
suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102. Codice di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia
e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza
e di non discriminazione nei confronti degli utenti da
osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati,
in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili
ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di
pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele
per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti
concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute,
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia
interesse è informato dall'utente della prevista diffusione
di dati;
c) le modalità di applicazione
agli archivi privati della disciplina dettata in materia
di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento
all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione
e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella
diffusione.
Art. 103. Consultazione
di documenti conservati in archivi
1. La consultazione dei documenti conservati negli
archivi diStato, in quelli storici degli enti pubblici e
in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico
in materia di beni culturali e ambientali, come modificato
dal presente codice.
CAPO III - TRATTAMENTO
PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104. Ambito applicativo
e dati identificativi per scopi statistici o scientifici
1. Le disposizioni del presente capo si applicano
ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto
compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione
del presente capo, in relazione ai dati identificativi si
tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato,
anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al
progresso tecnico.
Art. 105. Modalità di
trattamento
1. I dati personali trattati per scopi statistici
o scientifici non possono essere utilizzati per prendere
decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato,
nè per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici
devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,
nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto
previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente
codice e dall'articolo 6 bis del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze
individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali
da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per
conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa
all'interessato può essere data anche per il tramite del
soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato
per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti
per altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta
quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto
tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità
individuate dai codici di cui all'articolo 106.
Art. 106. Codici di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12
la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di
buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi statistici
o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma
1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto
già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti,
sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti
per documentare e verificare che i trattamenti, fuori
dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n.
322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto
dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento
e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata
della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere
agli interessati relativamente ai dati raccolti anche
presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri
selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi,
alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per
la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti
nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare
del trattamento o da altri per identificare l'interessato,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare
ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che
permettono di prescindere dal consenso dell'interessato,
tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per
la prestazione del consenso degli interessati relativamente
al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza
da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da
impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per
favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte
ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che
non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata
degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi
anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio
di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi
con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base
delle garanzie previste dall'articolo 44,comma 1, lettera
a);
h) l'impegno al rispetto di
regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti
in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale,
tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di
riservatezza.
Art. 107. Trattamento
di dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche
o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso
dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando
è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate,
individuate dal codice di cui all'articolo106 e l'autorizzazione
del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo
40.
Art. 108. Sistema statistico
nazionale
1. Il trattamento di dati personali da parte di
soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale,
oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona
condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma
2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare
per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati
nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato,
l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal
segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del
medesimo decreto.
Art. 109. Dati statistici
relativi all'evento della nascita
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi
agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati
affetti da malformazioni e ai nati morti, nonchè per i flussi
di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano,
oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della
sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate
dall'istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro
della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110. Ricerca medica,
biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato
a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico
o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista
da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente
il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca
biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12
bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi
quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai
sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario
quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare
gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato
parere favorevole del competente comitato etico a livello
territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi
dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei
diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi
dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione
e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare
questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non
produce effetti significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII - LAVORO
E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 111. Codice di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al
trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali
o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche
specifiche modalità per l'informativa all'interessato e
per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla
pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione
di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula
contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112. Finalità di
rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione
e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di
lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e
di altre forme di impiego che non comportano la costituzione
di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati
per le finalità di cui al comma1, si intendono ricompresi,
in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa
in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale
anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di
particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici
impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche,
ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione
o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento
di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi
alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi
compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo
indennizzo, nonchè ad obblighi retributivi, fiscali o
contabili, relativamente al personale in servizio o in
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e
benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi
o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia
di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute
della popolazione, nonchè in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte
di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in
materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti
di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato
e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria
e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione
a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette
all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare
e contabile ed esaminare iricorsi amministrativi in conformità
alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a
mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure
di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla
legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o
l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei
pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia
di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa
in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo
parziale;
n) svolgere l'attività di
indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei
servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di
cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in
forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato.
CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI
RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113. Raccolta di
dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA
E TELELAVORO
Art. 114. Controllo
a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115. Telelavoro
e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico
e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire
al lavoratore il rispetto della sua personalità e della
sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è
tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto
quanto si riferisce alla vita familiare.
CAPO IV - ISTITUTI DI
PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116. Conoscibilità
di dati su mandato dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli
istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito
del mandato conferito dall'interessato, possono accedere
alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni,
in relazione a tipi di dati individuati specificamente con
il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le
linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli
istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti
eroganti le prestazioni.
TITOLO IX - SISTEMA BANCARIO,
FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I - SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117. Affidabilità
e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari
soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti
al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità
nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche
specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati
personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.
Art. 118. Informazioni
commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in
correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma
5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato
e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza
dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati relativi
al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta
di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini
armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti,
in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti
da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento
debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati
nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della
specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con
proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento
della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione
e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso
alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti
in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonchè le
modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte
delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione
ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti
per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo
comma.
3. Per quanto non previsto dal
presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo
2, comma 5 quater, del decreto legge 28 marzo 2000,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, e successive modificazioni.
TITOLO X - COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE
CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA
Art. 121. Servizi interessati
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano
al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122. Informazioni
raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato
l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere
a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di
un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni
o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia
di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti
entro i quali l'uso della rete nei modi di cuial comma 1,
per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione
tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione
della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto
dall'abbonato a dall'utente, è consentito al fornitore del
servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato
e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base
di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che
indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità
e la durata del trattamento.
Art. 123. Dati relativi
al traffico
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati
ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando
non sono più necessari ai fini della trasmissione della
comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei
commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi
al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione
per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione,
è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso
di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento,
per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore
specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione
anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può
trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la
durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi
di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi
a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati
si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che
è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa
di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa
l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al
traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata
del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali
relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati
del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto
la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi,
del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che
si occupano della fatturazione o della gestione del traffico,
di analisi per canto di clienti, dell'accertamento di frodi,
o della commercializzazione dei servizi di comunicazione
elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto.
Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario
per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione
di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione
o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie
attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124. Fatturazione
dettagliata
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio,
a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione
degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare,
alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero
selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla
durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto
ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere
servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo
agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative
alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito
o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata
all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non
sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al
comma 2, nè le comunicazioni necessarie per attivare le
modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato
non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati.
Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza
di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato
può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle
comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva
disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare
il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi
delle comunicazioni.
Art. 125. Identificazione
della linea
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente
chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato
chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione
avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità,
mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere
le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato
chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea collegata, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
la presentazione dell'identificazione della linea collegata
all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi
non appartenenti all'unione europea. Le disposizioni di
cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti
da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza
di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1,
2, 3 e 4.
Art. 126. Dati relativi
all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati
di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati
solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato
previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento,
e nella misura e per la durata necessari per la fornitura
del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio,
prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli
abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al
trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo,
nonchè sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un
terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che
manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati
relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico,
conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento
di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna
trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai
sensi dei commi 1 , 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati
del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sono
la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi,
del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del
terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento
è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura
del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione
di interrogazione automatizzata.
Art. 127. Chiamate di
disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può
richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni
o del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione
della presentazione dell'identificazione della linea chiamante
e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata
ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta
per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate
di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per
iscritto dall'abbonato specifica le modalità di ricezione
delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta
da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto
ore.
3. I dati conservati ai sensi
del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari
di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto
a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1
il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti
degli abbonati e può richiedere un contributo spese non
superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia
della soppressione dell'identificazione della linea chiamante,
nonchè, ove necessario, il trattamento dei dati relativi
all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso
temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi
abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza.
I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
Art. 128. Trasferimento
automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie
per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento
automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato
da terzi.
Art. 129. Elenchi di
abbonati
1. Il Garante individua con proprio provvedimento,
in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla
normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo
utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli
elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico,
anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data
di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al
comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione
del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo
7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima
semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi
a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali,
e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento
esuli da tali fini, nonchè in tema di verifica, rettifica
o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130. Comunicazioni
indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale è consentito con
il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche,
effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia
Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro
tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai
commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di
cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli
ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23
e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto
nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a
fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le
coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato
nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio,
può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre
che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della
vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti
tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.
L'interessato, al momento della raccolta e in occasione
dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità
di cui al presente comma, è informato della possibilità
di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole
e gratuitamente.
5. É vietato in ogni
caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al
comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando
o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo
recapito presso il quale l'interessato possa esercitare
i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione
delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante
può, provvedendo ai sensi dell'articolo143, comma 1, lettera
b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre
misure praticabili relativamente alle coordinate di posta
elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131. Informazioni
ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato e,
ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni
che permettono di apprendere in modo non intenzionale il
contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti
ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente
quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni
può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature
terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le
stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro
utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati
dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione
stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132. Conservazione
di dati di traffico per altre finalità
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono
conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di
accertamento e repressione di reati, secondo le modalità
individuate con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni,
e su conforme parere del Garante.
CAPO II - INTERNET E
RETI TELEMATICHE
Art. 133. Codice di deontologia e di
buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
da fornitori di servizi di comunicazione e informazione
offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con
particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare
una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti
delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati
e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso
informative fornite in linea in modo agevole e interattivo,
per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei
confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi
di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio
di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte
e il livello di sicurezza assicurato.
CAPO III - VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134. Codice di deontologia e di buona
condotta
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento
di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento
e forme semplificate di informativa all'interessato per
garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento
a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI - LIBERE PROFESSIONI
E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 135. Codice di deontologia e di
buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi
professionisti o da soggetti che esercitano un'attività
di investigazione privata autorizzata in conformità alla
legge.
TITOLO XII - GIORNALISMO
ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 136. Finalità giornalistiche
e altre manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano
al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti
iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei
praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3
febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero
anche nell'espressione artistica.
Art. 137. Disposizioni
applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non
si applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del
Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste
dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati
all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di
cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato
previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di
comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo
136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela
dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138. Segreto professionale
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere
l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma
2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto professionale
degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente
alla fonte della notizia.
CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139. Codice di
deontologia relativo ad attività giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12
l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede
misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate
alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda
quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il codice può anche prevedere forme semplificate per le
informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione
del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione
con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti
a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto
a recepire.
3. Il codice o le modificazioni
od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati
dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante
sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci
sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo
la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni
di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici
giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante
può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma
1 , lettera c).
TITOLO XIII - MARKETING
DIRETTO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 140. Codice di deontologia e di
buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i
casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato,
forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile
l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate
comunicazioni.
PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO
E SANZIONI
TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA
E GIURISDIZIONALE
CAPO I - TUTELA DINANZI
AL GARANTE
SEZIONE I - PRINCIPI
GENERALI
Art. 141. Forme di tutela
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato
nei modi previsti dall'articolo142, per rappresentare
una violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione,
se non è possibile presentare un reclamo circostanziato
ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo
da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende
far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7
secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti
nella sezione III del presente capo.
SEZIONE II - TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142. Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto
possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui
si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e
delle misure richieste, nonchè gli estremi identificativi
del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto
dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano
anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato
al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca
in allegato la documentazione utile al fini della sua valutazione
e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio
di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax
o telefono.
3. Il Garante può predisporre
un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e
di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143. Procedimento
per i reclami
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo
non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti
per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della
definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le
misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il
blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare,
anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare
il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le
misure opportune o necessarie per rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta,
in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito
o non corretto anche per effetto della mancata adozione
delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure
quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque,
delle modalità del trattamento o degli effetti che esso
può determinare,vi è il concreto rischio del verificarsi
di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o
in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti
o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al
comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili
per il numero o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144. Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono
essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui
all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria
preliminare e anche prima della definizione del procedimento.
SEZIONE III - TUTELA
ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145. Ricorsi
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere
fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso
al Garante.
2. Il ricorso al Garante non
può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le
stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso
al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi
all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.
Art. 146. Interpello
preventivo
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso
al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata
richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla
richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta
da parte del titolare o del responsabile è fornito entro
quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al
comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro
alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre
altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile
ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso,il termine
per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta medesima.
Art. 147. Presentazione
del ricorso
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare
e indica:
a) gli estremi identificativi
del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del
titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta
presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo
8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile
che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento
della domanda;
d) il provvedimento richiesto
al Garante; e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto
dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta
rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo
8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento
dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì,
la documentazione utile ai fini della sua valutazione e
l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni
al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica,
telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante
e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione
non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio
del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo
degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi
dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero
con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente
proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure
per via telematica osservando le modalità relative alla
sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento
prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato
direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148. Inammissibilità
del ricorso
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto
non legittimato;
b) in caso di inosservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli
elementi indicati nell'articolo 147,commi 1 e 2, salvo
che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore
speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi
del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione
o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso
si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato
perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi
in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.
Art. 149. Procedimento
relativo al ricorso
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile
o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare
entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito
ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la
facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria
eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare
per il tramite del responsabile eventualmente designato
per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea
è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo
richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico
della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi
al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma
1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma
1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del
termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile
e l'interessato possono presentare memorie e documenti,
nonchè della data in cui tali soggetti possono essere sentiti
in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente
può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con
il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre,
anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il
provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico
e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle
parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente
o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento
dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese
della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare
e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti
da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano
particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il
termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma
2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad
ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti
dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso
di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno
e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione
non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui
all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1 .
Art. 150. Provvedimenti
a seguito del ricorso
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il
Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto
o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione
di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
può essere adottato anche prima della comunicazione del
ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di
avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione
di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile
unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni
il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare,
con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la
loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta
di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il
procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico,
anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente
per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso,
anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle
parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante
dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle
parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni
riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi
1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone
le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del
personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi
dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione
avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle
spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento
medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo
ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
Art. 151. Opposizione
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto
tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato
possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo
152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei
modi di cui all'articolo 152.
CAPO II - TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152. Autorità giudiziaria
ordinaria
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque,
l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese
quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia
di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,
sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie
di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato
nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il
titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni
caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un
provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143,
il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data
del rigetto tacito.
Se il ricorso è proposto oltre
tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza
ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del
Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice,sentite le
parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con
ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce
il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo
imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può
emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato,
fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione
delle parti entro un termine non superiore a quindicigiorni.
In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica
o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza
di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna
al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo
alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione
e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta
giorni.
8. Se alla prima udienza il
ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento,
il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del
ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il
giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità
non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che
ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni
anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria,
il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed
a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale
della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante
lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono
depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni.
Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo,
la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata
in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice
può concedere alle parti un termine non superiore a dieci
giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del
termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice,
anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario
anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico
titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda,
in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone
sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico
della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile,
ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo
10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.
TITOLO II - L'AUTORITÀ
CAPO I - IL GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153. Il Garante
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale
costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano
indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza
delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo
la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel
loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parità. Eleggono altresì un vicepresidente, che assume le
funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti
durano in carica quattro anni e non possono essere confermati
per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico
il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,
nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, nè ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione
della nomina il presidente e i componenti sono collocati
fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attività di servizio; se professori universitari
di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non
può essere sostituito.
6. Al presidente compete una
indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione
spettante al primo presidente della Corte di cassazione.
Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo,
i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.
501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico
degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante
è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni,
il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità
al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti
sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile
e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro
cessazione;
b) esaminare i reclami e le
segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli
interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio
ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune
al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio,
in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto
dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143,
e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina
applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione
di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento
e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti
dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo
2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi
previsti;
h) curare la conoscenza tra
il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali e delle relative finalità, nonchè delle
misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili
come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei
trattamenti formato sulla base delle notificazioni di
cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente
una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione
del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello
cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì,
ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza
in materia di trattamento dei dati personali prevista da
leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre
1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica
ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di
applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998,
n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia
(Europol);
c) dal regolamento (Ce) n.
515/97 del Consiglio, del 13 marzo1997, e dalla legge
30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica
nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n.
2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce
l"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e
per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione
n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata
a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge
21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini
della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13
della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre
autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei
rispettivi compiti. A tale fine,il Garante può anche invitare
rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie
riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità,
prendendo parte alla discussione di argomenti di comune
interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di
personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio
dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto
della predisposizione delle norme regolamentari e degli
atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più
brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei
casi previsti nel termine di quarantacinquegiorni dal ricevimento
della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato
il termine di cui al presente comma, tale termine può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi
dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto
dal presente codice o in materia di criminalità informatica
è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
CAPO II - L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155. Principi applicabili
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire
la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le
funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli
relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e
di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni
di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì
le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156. Ruolo organico
e personale
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario
generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale
dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante
definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento
dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti
di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere
e le modalità di reclutamento del personale secondo le
procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo
n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico
tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico
ed economico del personale, secondo i criteri previsti
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni
e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,
comma 6, e 23 bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative. Nelle more della più generale
razionalizzazione del trattamento economico delle autorità
amministrative indipendenti, al personale è attribuito
l'ottanta per cento del trattamento economico del personale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa
e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità
speciale, nonchè l'individuazione dei casi di riscossione
e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi
per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo
le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi,
per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero
non superiore, complessivamente, a venti unità e per non
oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti
di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento
erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza
e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di
apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante,
e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione
in godimento, con esclusione dell'indennità integrativa
speciale.
5. In aggiunta al personale
di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti
con contratto a tempo determinato, in numero non superiore
a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto
a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del
2001.
7. Nei casi in cui la natura
tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il
Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali
sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali
ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di
durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati
per non più di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio
del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò
di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio
del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo
158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei
limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive
attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento
del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a
tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria
è soggetto al controllo della Corte dei conti.
CAPO III - ACCERTAMENTI
E CONTROLLI
Art. 157. Richiesta
di informazioni e di esibizione di documenti
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante
può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato
o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art. 158. Accertamenti
1. Il Garante può disporre accessi a banche di
dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma
a sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si
avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al
comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo
di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati
con l'assenso informato del titolare o del responsabile,
oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale
competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento,
il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al
più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta
del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159. Modalità
1. Il personale operante, munito di documento di
riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti
tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel
procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione
e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti
è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche
le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali
sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione
del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi
soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione
a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti
sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti
sono poste a carico del titolare con il provvedimento che
definisce il procedimento, che per questa parte costituisce
titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice
di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati
presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone
informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non
è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono
assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente
nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale,
l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette
e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso
quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste
e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli
157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta
elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di
reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160. Particolari
accertamenti
1. Per i trattamenti di dati personali indicati
nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un componente designato dal
Garante.
2. Se il trattamento non risulta
conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il
Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione.
Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni
a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di
sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono
delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità
della verifica, il componente designato può farsi assistere
da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo
156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante
e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo,
da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati
dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento
di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi
agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati
coperti da segreto di Stato il componente designato prende
visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce
oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti
di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari,
il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche
attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti
di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è
richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa
il segreto.
6. La validità, l'efficacia
e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel
procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento
restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali
nella materia civile e penale.
TITOLO III - SANZIONI
CAPO I - VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE
Art. 161. Omessa o inidonea
informativa all'interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei
casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che
presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o,
comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno
o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro.
La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta
inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162. Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei
dati personali è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione
di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento
euro a tremila euro.
Art. 163. Omessa o incompleta
notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente
alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero
indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro
a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria
della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero
o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
Art. 164. Omessa informazione
o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o
di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli
articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro
mila euro.
Art. 165. Pubblicazione
del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in
uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166. Procedimento
di applicazione
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e
ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo
179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta
per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di
cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente
per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma
1, lettera h), e 158.
CAPO II - ILLECITI PENALI
Art. 167. Trattamento
illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di
dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo
129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione
o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27
e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da uno a tre anni.
Art. 168. Falsità nelle
dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo
37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi
o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso
di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Art. 169. Misure di
sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare
le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro
a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto
dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo
atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando
un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo
di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di
particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento
e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni
successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento
alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante
a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento
estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione
e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli
articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170. Inosservanza
di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2,
90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171. Altre fattispecie
1. La violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di
cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172. Pene accessorie
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal
presente codice importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI
MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI
DI MODIFICA
Art. 173. Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli
e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla
relativa convenzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo
9 è sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione,
nonchè di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli
109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte
all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo
10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito
dal seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo
114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei
dati personali. Nell'esercizio dei compiti adesso demandati
per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti
di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le
verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su
segnalazione oreclamo dell'interessato all'esito di un
inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo
9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo
interessato una risposta sulla basedegli elementi forniti
dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.2. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge
1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174. Notifiche
di atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile,
dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non
può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo
143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia
dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare
e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,
dandone atto nella relazione in calce all'originale e
alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche
alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria
ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo
138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre
eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti:
"esegue la notificazione di regola mediante consegna
della copia nelle mani proprie del destinatario, presso
la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo
139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale"
è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice
di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del
deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa
e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice
di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma
sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto
nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza,
dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio
o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77,
l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario
per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna
di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione
al Ministero degli affari esteri per la consegna alla
persona alla quale è diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole:
"ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti:
"al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo
comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le
parole da: ",e mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma,
del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore
celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza
o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice
di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita
in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale,
è effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma,
del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo
comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore,"
sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla
fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni,
anche relative alle generalità del debitore, possono essere
fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse".
11. All'articolo 14, quarto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Quando la notificazione non può essere eseguita in
mani proprie del destinatario, si osservano le modalità
previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
è inserito il seguente:
"Articolo 15-bis.(Notificazioni di atti e documenti,
comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e
di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni
a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi
delegate, nonchè a comunicazioni ed avvisi circa il relativo
contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti
e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni
strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice
di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito
dal seguente:
"3. L'atto è notificato per intero, salvo che la
legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna
di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile,
alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica
non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano
la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per
il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario,
dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare
trascrivendovi il numero cronologico della notificazione
e dandone atto nella relazione in calce all'originale
e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto
il seguente:
"5-bis. Lecomunicazioni, gli avvisi ed ogni altro
biglietto o invito consegnatinon in busta chiusa a persona
diversa dal destinatario recano leindicazioni strettamente
necessarie. ".
14. All'articolo 157,
comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è scritta
all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti:
"è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148,comma
3".
15. All'art. 80 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale
è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica
la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre
1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2,
primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8,
secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente
postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ",
in busta chiusa, del deposito".
Art. 175. Forze di polizia
1. Il trattamento effettuato per il conferimento
delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività
amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della
legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui
al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione
al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati
dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza
e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1,
senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente codice, in sede di
applicazione del presente codice possono essere ulteriormente
trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed
aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge
1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"Art. 10 (Controlli) 1.
Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni
conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati
in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo
comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni,
o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente
ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale
si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla
lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza
di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione
in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento,
la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari
accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre
trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se
ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalità, dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati
anche in forma non automatizzata inviolazione di disposizioni
di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del
luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere
gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei
dati medesimi.".
Art. 176. Soggetti pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici"
sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso
a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri
di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati
nel rispetto della disciplina in materia di trattamento
dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. È
istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica,
funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con
indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi
l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, nonchè le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone
al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti
concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento,
l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere,
nonchè la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
decreto.".
6. La denominazione: "Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta
nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 177. Disciplina
anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui
all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di
pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina
in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo
28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni
non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato
alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo
30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti
degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce,
oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale
e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione
giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla
formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il
quinto comma è sostituto dal seguente: "Le liste elettorali
possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione
della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo,
di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica,
o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di
un interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178. Disposizioni
in materia sanitaria
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario
personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale"
e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e
il Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge
5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da
HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito
dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro
soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero
di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato
da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza
e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per
la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato,
nonchè della relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole:
"decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle
seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è
inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso tale
periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità
atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1,
del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio
1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo
1997, in materia di importazione di medicinali registrati
all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo,
dell'articolo 5 bis del decreto legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è
acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento
dei dati personali".
Art. 179. Altre modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare"
e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità
e della sua libertà morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole:
"4," e "8".
3. Al comma 3 dell'articolo
12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia
di contratti a distanza, sono aggiunte infine le seguenti
parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di cui
all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".
4. Dopo l'articolo 107 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è
inserito il seguente:
"Articolo 107-bis. Trattamento
di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali
è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107,
comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono
essere diffusi.
2. I documenti detenuti
presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di
Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio
dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario
per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione
relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque
vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può
essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora
il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione
della dignità, della riservatezza o dell'identità personale
degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse
pubblico.".
CAPO II - DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art. 180. Misure di
sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli
da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data
di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti
elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono
in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure
minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità
tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni
in un documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
3. Nel caso di cui al comma
2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza
in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo
da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative,
logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui
all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi
entro un anno dall'entrata in vigore del codice.
Art. 181. Altre disposizioni
transitorie
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati
prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione
del presente codice:
a) l'identificazione con atto
di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni
ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2,
è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere
nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi
3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante,
entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste
dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste
dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate
per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove
necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina
generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi
sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto
con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre
2004;
f) l'utilizzazione dei modelli
di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere
dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo
21 bis del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore
fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti
e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare
nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione
del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo
eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo
43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato
per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente
archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o
decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore
del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato
e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati
ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose
che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato
e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie
di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
Art. 182. Ufficio del
Garante
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività
istituzionali, in sede di prima applicazione del presente
codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti
per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle
rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità
di organico, del personale appartenente ad amministrazioni
pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio
del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla
data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di
posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del
trenta per cento delle disponibilità di organico, per
il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio
del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa
presso il Garante di almeno un anno.
CAPO III - ABROGAZIONI
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996,
n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000,
n. 325;
c) il decreto legislativo
9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo
28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo
6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8,
comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo
28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del
decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279,
in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge
30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3,
della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori
midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza
al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del
decreto del Ministro della sanità 27ottobre 2000, n. 380,
in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti
di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5 quater
1, secondo e terzo periodo, deldecreto legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni,
in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4,
del decreto legislativo 5 giugno 1998,n. 204, in materia
di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione
in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330 bis
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia
di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma,
e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981,
n. 121.
4. Dalla data in cui divengono
efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di
buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione
dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119,
eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento,
si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV - NORME FINALI
Art. 184. Attuazione di direttive europee
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione
alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti
e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese
nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni
abrogate dal presente codice, il riferimento si intende
effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente
codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in
allegato.
3. Restano ferme le disposizioni
di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti
più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
Art. 185. Allegazione
dei codici di deontologia e di buona condotta
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui
all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli
articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana alla data di emanazione del presente codice.
Art. 186. Entrata in
vigore
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano
in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni
di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182,
che entrano in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si
osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui
agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno
2003
ALLEGATI
- Allegato
A.1. Codice di deontologia
- Trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività
giornalistica
- Allegato
A.2. Codici di deontologia
- Trattamento dei dati personali per scopi storici
- Allegato
A.3. Codice di deontologia
- Trattamento dei dati personali a scopi statistici in
ambito Sistan
- Allegato
B. Disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza
- Allegato C. Trattamenti non occasionali
effettuatio in ambito giudiziario o per fini di polizia
- Tavola
di corrispondenza dei riferimenti previgenti
al codice in materia di protezione dei dati personali